Descrizione
Si ricorda che entro il 31 marzo p.v. i i distributori, i fornitori e i venditori di combustibile che riforniscono Impianti Termici devono comunicare, mediante il Catasto degli Impianti Termici (CIT), i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e alle quantità di combustibile, o altri vettori energetici, fornite ai clienti serviti
nel corso dell’anno 2025. Ai sensi dell’Allegato C alla d.g.r. n. 32-7605 del 28 settembre 2018 e alla dgr n. 10-3262 del 21 maggio 2021 sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive intese come utilizzatori finali:
- i venditori di energia termica anche mediante reti di teleriscaldamento;
- i venditori di energia elettrica destinata all'alimentazione di
pompe di calore;
- i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete;
- i fornitori e i venditori di combustibile solido (legna, pellet,
tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto
o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile.
I dati relativi alle utenze rifornite possono essere comunicati anche mediante la nuova APP COMBUSTY, che si affianca allo strumento utilizzato fino agli anni scorsi, con l'obiettivo di aiutare e facilitare il caricamento dei dati a sistema.
Il link di accesso è disponibile sul portale Servizi Regione Piemonte:https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/catasto-impianti-termici
In caso di inadempimento del suddetto obbligo, l’articolo 41, comma 2 bis, della l.r. 3/2015 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
nel corso dell’anno 2025. Ai sensi dell’Allegato C alla d.g.r. n. 32-7605 del 28 settembre 2018 e alla dgr n. 10-3262 del 21 maggio 2021 sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive intese come utilizzatori finali:
- i venditori di energia termica anche mediante reti di teleriscaldamento;
- i venditori di energia elettrica destinata all'alimentazione di
pompe di calore;
- i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete;
- i fornitori e i venditori di combustibile solido (legna, pellet,
tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto
o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile.
I dati relativi alle utenze rifornite possono essere comunicati anche mediante la nuova APP COMBUSTY, che si affianca allo strumento utilizzato fino agli anni scorsi, con l'obiettivo di aiutare e facilitare il caricamento dei dati a sistema.
Il link di accesso è disponibile sul portale Servizi Regione Piemonte:https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/catasto-impianti-termici
In caso di inadempimento del suddetto obbligo, l’articolo 41, comma 2 bis, della l.r. 3/2015 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
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Ultimo aggiornamento pagina: 30/03/2026 10:00:05