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Il comune di Unione Montana dei Comuni della Valsesia appartiene a: Regione Piemonte (Apre il link in una nuova scheda)

Mobilità Sostenibile

Scheda del servizio

DISCIPLINA DEL SORVOLO CON AEROMOBILI A MOTORE DEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
Ai sensi dell' art. 28 bis della l.r. n. 2/2009 e s.m.i. (Attività di volo in zone di montagna) al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nelle zone della Regione site ad altitudine superiore a 800 metri sul livello del mare, pari a 2625 piedi, l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a 500 metri, pari a 1.640 piedi dal suolo, sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE rilasciata dal COMUNE COMPETENTE PER TERRITORIO.

I decolli e gli atterraggi in quota sono consentiti solo in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio fermo restando:
a) il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le oasi di protezione della fauna di cui all' articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), volto altresì a contribuire all'individuazione delle rotte e delle aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero in relazione ai territori interessati;
b) l'autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio, interessano le aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e le aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge regionale;
c) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le restanti aree della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 .
c bis) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela paesaggistica se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le aree oggetto di tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 .[110]

Ai sensi del comma 14 
"Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 , le procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge e le relative autorizzazioni, l'art. 28 bis NON SI APPLICA:
a) ai servizi di trasporto di suppellettili, materiali e manodopera finalizzati ad attività di lavoro in montagna e di animali da pastorizia;
b) ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4, comma 1;
c) agli aeromobili utilizzati, su apposita disposizione della pubblica amministrazione, per esigenze pubbliche, per finalità istituzionali o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità;
d) ai voli di addestramento ed allenamento dei piloti.

Ai sensi del comma 15
"SONO ESCLUSI DALL'APLICAZIONE dell'art. 28 bis gli aeromobili impiegati per esigenze di ordine pubblico, attività di soccorso e protezione civile, nonché sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti e delle piste da sci".

Ai sensi del comma 16
"Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure di valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 , nonché l'autorizzazione del comune competente per territorio SONO AMMESSI:
a) i voli da effettuarsi per il solo recupero dei capi abbattuti della specie cervo
. Il servizio è consentito nei soli giorni in cui è autorizzato il prelievo venatorio dalle ore 10,00 alle ore 17,00. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il recupero entro le ore 17,00, fermo restando che la chiamata dell'elicottero dovrà avvenire comunque entro le ore 17,00, è autorizzato il recupero entro il giorno successivo. I capi abbattuti devono essere elitrasportati per mezzo di idonei dispositivi di contenimento di trasporto degli animali tali da impedirne la vista durante il trasporto stesso. Il cacciatore, dopo la cattura, deve avvisare la guardia del comprensorio o azienda e la polizia provinciale. È fatto obbligo di comunicare le coordinate di prelievo del capo abbattuto al fine di limitare la tempistica di volo. Compatibilmente con quanto previsto dalle normative di navigazione aerea dell'aeromobile, il sorvolo delle zone di protezione speciale (ZPS) ovvero delle zone speciale di conservazione (ZSC) deve essere limitato allo stretto necessario per il prelievo del capo. Al fine del recupero dei capi abbattuti è necessaria la valutazione di incidenza solo ed esclusivamente nei casi in cui sia necessario l'atterraggio; diversamente, allorquando il recupero dei capi abbattuti nelle aree della rete Natura 2000 avvenga senza atterraggio, nella modalità hovering, il comune competente per territorio o l'unione montana di comuni, se delegata, disciplina tale attività con apposito regolamento da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Rimane fermo il divieto di trasporto di cacciatori;[111]
b) i voli a servizio di strutture alberghiere, turistico ricettive, abitazioni, rifugi, in quota, limitatamente al trasporto di persone oltre i settanta anni compiuti e di soggetti portatori di handicap
, in aree di atterraggio preventivamente autorizzate ai sensi del comma 4;
c) ai sorvoli, decolli e atterraggi per scopi collegabili a documentati motivi di ricerca scientifica


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La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della legge regionale è affidata ai sensi dell’art. 25 comma 1 bis della legge n. 2/2009 e s.m.i.:
a) al personale di vigilanza dipendente dagli enti regionali di gestione delle aree naturali protette di cui all' articolo 12 della l.r. 19/2009;
b) agli agenti di polizia locale;
c) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Trasporto Pubblico Locale
Responsabile Novarina Marzia
Indirizzo Corso Roma 35
Telefono 0163.51555
Fax 0163.52405
Email novarina@unionemontanavalsesia.it
PEC cert@pec.unionemontanavalsesia.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
9,00-13,00/14,00-17,00

Ultimo aggiornamento pagina: 06/06/2024 18:16:51

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